giovedì 28 febbraio 2013

Requisiti per i certificatori energetici degli edifici




Analizzando la bozza relativa al regolamento che definisce i requisiti per i certifcatori energetici approvato con Consiglio dei Ministri n.69 di venerdì 15 febbraio 2013, si notano alcune mancanze: non vengono indicati esplicitamente gli ingegneri vecchio ordinamento ante riforma 509/99. Come si legge nel testo risultano ad esempio abilitati alla certificazione senza necessità di dover seguire un corso di formazione i geometri ed i periti industriali: ad esempio un ingegnere elettronico vecchio ordinamento abilitato alla professione di ingegnere nei settori  Civile ed Ambientale, Industriale e dell'Informazione sembra non poter effetuare la certificazione energetica; se si  applicano invece  le tabelle di equivalenza tra Vecchio Ordinamento e nuove riforme indicate nel Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 per concorsi pubblici (unico documento ufficiale che effettua una equipollenza tra le differenti riforme) , si ottiene che Ingegneria Elettronica V.O. è equivalente a:
LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99) - 32/S Ingegneria elettronica e  29/S Ingegneria dell'automazione
LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04) - LM-29 Ingegneria elettronica e LM-31 Ingegneria gestionale
In questo caso, quindi, malgrado sia vecchio ordinamento ed abilitato alla progettazione sia degli impianti, sia degli edifici, deve seguire un corso di formazione e farsi rilasciare un attestato.
Infatti all'Articolo 2 comma 3 recita:
Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Di seguito il dettaglio dei titoli di studio ammessi:
a) Laurea magistrale
• LM-4 Architettura e ingegneria edile
• LM-22 Ingegneria chimica
• LM-23 Ingegneria civile
• LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
• LM-26 Ingegneria della sicurezza
• LM-28 Ingegneria elettrica
• LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
• LM-31 Ingegneria gestionale
• LM-33 Ingegneria meccanica
• LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
• LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
• LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
• LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali
b) Laurea
• L-07 Classe delle Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale
• L-09 Classe delle Lauree in Ingegneria Industriale
• L-17 Classe delle Lauree in Scienze dell'Architettura
• L-23 Classe delle Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia
• L-25 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
c) diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica,
d) diploma di geometra.
L'Articolo 2 comma 4 stabilisce inoltre:
Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici (almeno 64 ore). Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione
energetica degli edifici. I titoli di studio previsti sono:
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati dell’abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
b) laurea magistrale
• LM-17 Fisica
• LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
• LM-21 Ingegneria biomedica
• LM-22 Ingegneria chimica
• LM-25 Ingegneria dell'automazione
• LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
• LM-29 Ingegneria elettronica
• LM-32 Ingegneria informatica
• LM-34 Ingegneria navale
• LM-40 Matematica
• LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
• LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
• LM-54 Scienze chimiche
• LM-60 Scienze della natura
• LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
• LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
• LM-79 Scienze geofisiche
c) laurea
• L-21 Classe delle Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale
• L-27 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche
• L-30 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche
• L-32 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
• L-34 Classe delle Lauree in Scienze Geologiche
• L-35 Classe delle Lauree in Scienze Matematiche
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e).

Speriamo in un chiarimento all'atto della pubblicazione in gazzetta ufficiale.

 

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